Aggiornamento corso di Primo Soccorso
Il Decreto Ministeriale n. 388 del 15 luglio 2003, recando disposizioni in materia di primo soccorso aziendale in conformità a quanto previsto dall’ art. 45 del D. Lgs. 81/08, introduce una particolare classificazione aziendale per quanto attiene le modalità di organizzazione del pronto soccorso ed individua i contenuti dei corsi di formazione degli addetti al pronto soccorso.
Tale decreto specifica anche le attrezzature minime di equipaggiamento e di protezione individuale che il datore di lavoro deve mettere a disposizione degli addetti.
La formazione dei lavoratori designati deve essere ripetuta con cadenza almeno triennale per quanto attiene alla capacità di intervento pratico.
Classificazione delle aziende:
Gruppo A:
I) aziende o unità’ produttive con attività’ industriali, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all’art. 2, del D.Lgs. n. 334/1999, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del D.Lgs. n. 230/1995, aziende estrattive ed altre attività’ minerarie definite dal D.Lgs. 624/1996, lavori in sotterraneo di cui al DPR 1956, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
II) aziende o unità’ produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro (desumibili dalla statistiche nazionali INAIL del triennio precedente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale);
III) aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura.
Gruppo B:
aziende o unità’ produttive con tre o più’ lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Gruppo C:
aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.