→ D.P.C.M. DELL’11 GIUGNO 2020

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L’11 giugno 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 il nuovo Dpcm avente ad oggetto le “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto legge 25 marzo 2020, n.19, e del Decreto legge 16 maggio 2020, n.33”.


Il Decreto conferma le raccomandazioni a professionisti e imprese relativamente al massimo utilizzo del lavoro agile per lo svolgimento della prestazione, così come i precedenti provvedimenti emanati nel corso dell’emergenza epidemiologica.

Sarà nuovamente possibile svolgere in presenza i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL.

Saranno, inoltre, consentite le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo, così come le attività di centri benessere, centri termali, culturali e centri sociali, soltanto a condizione che Regioni e Province Autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento di tali attività con l’andamento della curva epidemiologica.

Infine, in materia di spostamenti da e per l’estero, è aumentato a 120 ore (5 giorni) il periodo massimo di permanenza senza obbligo di quarantena domiciliare per chi fa ingresso nel territorio nazionale per ragioni di lavoro, così come per il personale di imprese o enti aventi sede legale o secondaria in Italia che va all’estero per comprovate ragioni lavorative.

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Fonte: Governo Italiano Presidenza del Consiglio dei Ministri